| Statuto
dell'Associazione Marta Nurizzo |
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| (modificato
all'unanimità nel corso dell'Assemblea Straordinaria del
19 Aprile 2000) |
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Titolo
I: Denominazione, sede, durata, scopo dellAssociazione
Titolo
II: Soci, quote, patrimonio.
Titolo
III: Organi dellAssociazione
Titolo
IV: Modifiche dello Statuto e Procedure di Scioglimento
Titolo
I: denominazione, sede, durata, scopo dellAssociazione.
Art.
1: Per ricordare Marta, venuta meno alletà
di 21 anni a causa di un carcinoma bronchiolo-alveolare,
è costituita lAssociazione denominata "Marta
Nurizzo".
Art.
2: Lassociazione ha sede in Brugherio
(MI), via Volturno 80 e potrà istituire sedi secondarie
o succursali secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.
Art.
3: LAssociazione ha durata illimitata
e non ha fini di lucro.
Art.
4: LAssociazione ha lo scopo di
promuovere la ricerca sulle neoplasie polmonari e gli interventi
per migliorare cura e assistenza ai malati di neoplasie
polmonari. L'Associazione intende promuovere le attività
idonee al raggiungimento dello scopo e, tra queste:
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il
finanziamento di borse di studio destinate allo sviluppo
di specifici progetti di ricerca |
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la
collaborazione a ricerche in atto o in programma presso
Istituti ed Enti pubblici o privati |
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la
raccolta e la diffusione di informazioni rrlative alle
neoplasie polmonari, nonché ai centri specializzati
di cura |
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l'organizzazione
e il coordinamento di attività informative e seminariali
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie
polmonari |
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lo
sviluppo di interventi volti a migliorare la cura e
lassistenza ai malati |

Titolo
II: Soci, quote, patrimonio.
Art.
5: Possono far parte dellAssociazione:
persone fisiche, persone giuridiche, nonché enti ed associazioni.
Ogni Socio è tenuto a prestare la propria collaborazione
per il conseguimento degli scopi dellassociazione.
Art.
6: I Soci si distinguono in:
-
Soci fondatori;
-
Soci effettivi;
-
Soci benemeriti.
Sono
Soci fondatori coloro che, riconoscendosi negli scopi
dellAssociazione, ne firmano latto costitutivo
e vogliono operare per promuoverne lo sviluppo.
Sono
Soci effettivi coloro che versano la quota associativa
annua, fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono
Soci benemeriti le persone che hanno svolto un ruolo
significativo nel corso della malattia di Marta o che hanno
promosso lo sviluppo dellAssociazione; essi sono nominati,
con insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.
Il
titolo di Socio non dà diritto ad alcun vantaggio di tipo
personale.
Sono
Amici dellAssociazione tutti coloro che ne
sostengono le attività, senza essere Soci.
Art.
7: Lammissione dei Soci
è deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
Art.
8: Solo i Soci effettivi sono tenuti
al versamento della quota annua.
Art.
9: I Soci possono recedere in ogni momento,
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; le
dimissioni divengono effettive alla fine dellanno
durante il quale sono state comunicate.
Art.
10: I Soci perdono la loro qualifica
nel caso in cui:
-
non abbiano versato la quota associativa (solo per i Soci
effettivi);
-
non abbiano ottemperato alle decisioni del Consiglio Direttivo;
-
non abbiano rispettato lo spirito dellAssociazione,
perseguendo obiettivi discordanti.
Art.
11: In caso di controversia tra i Soci
o tra essi e gli organismi dellAssociazione, il Consiglio
Direttivo nominerà un Collegio dei Probiviri composto da
3 membri, scelti anche tra non Soci, che dovrà dirimere
in via amichevole la controversia e che si scioglierà non
appena esaurito il suo compito; il giudizio, emesso per
iscritto dal Collegio, è inappellabile.
Art.
12: Il patrimonio dellAssociazione
è costituito:
a.
dalle quote versate dai Soci fondatori, allatto della
costituzione, secondo la volontà di ciascuno;
b.
dalle quote versate annualmente dai Soci effettivi;
c.
da contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre
liberalità disposte da coloro che vogliano sostenere i fini
dellAssociazione.
Al
fine di garantire l'attività dell'Associazione ed il raggiungimento
dei suoi scopi, il patrimonio non deve essere inferiore
a lire duecento milioni; nel caso esso dovesse scendere
al disotto di tale valore, dovrà essere ricostituito entro
un anno dall'accertamento della riduzione.

Titolo
III: Organi dellAssociazione
Art.
13: Sono organi dellAssociazione:
-
il Presidente;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Comitato Scientifico;
-
lAssemblea dei Soci;
-
il Collegio dei Revisori.
Art.
14: Il Presidente:
-
è un componente della famiglia Nurizzo, o persona da essa
designata; è nominato allatto della costituzione
e resta in carica fino a dimissioni o a revoca da parte
del Consiglio Direttivo, che provvederà altresì alla sua
sostituzione;
-
nomina un vice-Presidente, che lo sostituisce in caso
di necessità;
-
presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Operativo,
di cui allart. 15 punto h, convocandoli secondo
necessità; in ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà essere
riunito almeno 2 volte allanno;
-
ha la rappresentanza dellAssociazione di fronte
ai terzi e sono a lui delegati, in caso di urgenza, tutti
i poteri del Consiglio Direttivo, al quale dovrà poi sottoporre
le proprie iniziative per ratifica;
-
convoca lAssemblea dei Soci, con le modalità di
cui allart. 17, ogniqualvolta lo ritenga necessario
o su richiesta di almeno il 20% dei Soci.
Art.
15: Il Consiglio Direttivo è formato,
allatto della costituzione, da Costantino Nurizzo,
Chiara Alleva Nurizzo, Matteo Nurizzo, che ne fanno parte
di diritto, e da non meno di altri 2 membri rieleggibili,
nominati la prima volta allatto della costituzione
e in seguito scelti dallAssemblea tra i Soci fondatori
e quelli benemeriti su proposta del Presidente.
Il
Consiglio dura in carica 5 anni e le sue riunioni sono valide
se è presente la metà più uno dei Consiglieri; il Consiglio
decide a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto
dallart. 20; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. Il vice-Presidente, qualora non sia già
Consigliere, fa parte del Consiglio e decade con esso.
Il
Consiglio Direttivo:
a.
provvede a dar corso a tutte le iniziative volte alla
realizzazione degli obiettivi della Associazione, sentite
le indicazioni del Presidente;
b.
esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c.
amministra il patrimonio con lobiettivo di garantire
e, ove possibile, migliorare lefficacia degli interventi
della Associazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi
istituzionali;
d.
cura la redazione del bilancio annuale e della relazione
illustrativa;
e.
determina annualmente lammontare delle quote associative
per i Soci effettivi;
f.
decide, su proposta del Presidente, sullammissione
dei nuovi Soci e sulla sostituzione dei membri del Consiglio
Direttivo cessati per qualsiasi causa: i membri cooptati
in corso danno resteranno in carica fino alla prima
riunione dellAssemblea;
g.
valuta, insieme al Coordinatore del Comitato Scientifico,
la proposta di assegnazione delle borse di studio elaborata
dal Comitato Scientifico stesso, decide e procede alla
loro assegnazione, confermandone la durata, che potrà
anche essere diversa da quella annuale, ma mai inferiore
a sei mesi;
h.
può farsi coadiuvare da un apposito Comitato Operativo,
ai cui membri - nominati dal Consiglio Direttivo stesso
su proposta del Presidente - sono affidati compiti specifici;
il Comitato Operativo risponde solo al Consiglio Direttivo
e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo,
salvo diversa decisione del medesimo.
Art.
16: Il Comitato Scientifico:
a.
E' composto da 3 o più membri nominati dal Consiglio Direttivo
e scelti anche tra esperti esterni allAssociazione;
essi restano in carica fino a dimissioni o a revoca del
mandato da parte del Consiglio Direttivo, il quale provvederà
alla scelta ed alla nomina dei nuovi membri.
b.
Elegge tra i suoi membri un Coordinatore, che redige il
verbale delle riunioni;
c.
Delibera a maggioranza dei suoi membri (in caso di parità
prevale il voto del Coordinatore).
d.
Propone, di volta in volta, al Consiglio Direttivo
i nomi di persone esterne, disposte a prestare opera di
consulenza pro-tempore al Comitato Scientifico.
e.
Relativamente alle Borse di Studio: stabilisce,
insieme al Presidente dellAssociazione, i criteri
di valutazione dei candidati; esamina le domande e procede
alla redazione di una motivata graduatoria, sulla base
della quale - anche in caso di parità - proporrà al Consiglio
Direttivo, tramite il Coordinatore, il vincitore; segue
e verifica il lavoro dei borsisti; valuta le eventali
e documentate richieste di prolungamento della borsa proponendone,
in caso di giudizio favorevole, l'accettazione da parte
del Cosniglio Direttivo; svolge funzioni consultive per
lAssociazione.
Art.
17: LAssemblea dei soci:
a.
è costituita dai Soci fondatori, benemeriti ed effettivi.
Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega da un
altro Socio; ciascun Socio non potrà essere portatore
di più di 3 deleghe;
b.
si raduna almeno una volta allanno, entro i primi
4 mesi, per discutere e approvare il bilancio di gestione
dellanno precedente;
c.
viene convocata dal Presidente o da chi lo sostituisce,
almeno 10 giorni prima della data fissata, con lettera
contenente: data, ora, luogo della prima e della seconda
convocazione e ordine del giorno;
d.
è presieduta dal Presidente, o da persona da lui indicata;
in caso di impedimento del Presidente e/o della persona
da lui indicata, la riunione sarà presieduta da un Socio
eletto dallAssemblea stessa. Il Presidente dellAssemblea
sceglierà poi tra i presenti un Segretario che redigerà,
sullapposito libro, il verbale, che dovrà essere
firmato dal Segretario e dal Presidente della Assemblea.
Le delibere dellAssemblea devono essere eseguite
dal Consiglio Direttivo ed impegnano tutti i Soci;
e.
nomina, su proposta del Presidente, i membri non di diritto
del Consiglio Direttivo;
f.
nomina i componenti del Collegio dei Revisori, effettivi
e supplenti, ed il Presidente del Collegio stesso fra
i membri effettivi;
g.
propone i temi e le attività promozionali da porre in
atto per lo sviluppo dellAssociazione.
Lassemblea
è regolarmente costituita, in prima convocazione con la
presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. LAssemblea
delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto
dagli artt. 19 e 20.
Art.
18: Il Collegio dei Revisori:
è
composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, Soci o non
soci, che restano in carica tre anni; non possono farne
parte i membri del Consiglio Direttivo;
controlla
lamministrazione dellAssociazione;
verifica
la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili
e, tramite il suo Presidente, riferisce sul proprio operato
allAssemblea convocata per lapprovazione del
bilancio.

Titolo
IV: Modifiche dello Statuto e Procedure di Scioglimento
Art.
19: Qualora si rendessero necessarie
modifiche statutarie, il Consiglio Direttivo, dopo averle
accettate a maggioranza, provvede a far convocare lAssemblea
per la relativa delibera: le modifiche si intendono approvate
con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima
convocazione o dei presenti in seconda convocazione.
Art.
20: Leventuale scioglimento o mutamento
dello scopo dellAssociazione, debbono essere proposti
allAssemblea dal Consiglio Direttivo con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti. LAssemblea delibera
su tale proposta con il voto favorevole della maggioranza
dei soci. La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento
nomina, con le maggioranze di cui allart. 17, uno
o più liquidatori, determinandone i poteri.
Se
dal bilancio finale risultasse un saldo attivo esso sarà
devoluto per finalità compatibili con gli scopi dellAssociazione,
secondo le indicazioni dellAssemblea dei Soci. Nel
caso che lo scioglimento sia richiesto dalla maggioranza
dei Soci fondatori superstiti per evitare che lattività
dellAssociazione sia indirizzata verso obiettivi non
compatibili con i suoi fini costitutivi, i Soci fondatori
potranno richiedere - per poter dar vita ad una nuova iniziativa,
che si dedichi al perseguimento degli obiettivi originari
- la restituzione delle quote versate allatto della
costituzione dellAssociazione, aggiornate in base
al tasso dinflazione a far data dalla costituzione
dellAssociazione; leventuale saldo residuo dovrà
essere devoluto per finalità compatibili con gli scopi istitutivi
dellAssociazione.
Art.
21: Per quanto non precisato nel presente
Statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile
in materia di Associazioni.

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